NUOVE NORME PER LA SICUREZZA DELL’ESERCIZIO DELLE FERROVIE TURISTICHE - NUOVE NORME PER LA SICUREZZA DELL’ESERCIZIO DELLE FERROVIE TURISTICHE
Il recupero delle linee ferroviarie dismesse di particolare pregio costituisce una pratica innovativa di turismo sostenibile, capace di integrare tutela del patrimonio storico, valorizzazione paesaggistica e promozione della cultura locale. Si tratta di un’opportunità di sviluppo per molti territori che, oltre a stimolare forme di mobilità dolce e inclusiva, riduce l’impatto ambientale rispetto alla realizzazione di nuove infrastrutture.

Il 4 agosto del 2025, a seguito della consultazione pubblica che ha coinvolto gli operatori ferroviari interessati alla tipologia di servizio, l’Agenzia ha emanato il decreto n. 186/2025, con il quale sono state adottate le “Norme per la sicurezza dell’esercizio delle ferrovie ad uso turistico e della circolazione dei veicoli storici e dei veicoli turistici”. Il decreto e le norme sono entrati in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione. A corredo del decreto, è stato pubblicato il documento di analisi dei commenti ricevuti, con le relative valutazioni di ANSFISA.
Inquadramento giuridico delle ferrovie turistiche
La normativa di riferimento del settore è costituita dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, che ha come obiettivo principale la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Rientrano in tale ambito non solo i tracciati ferroviari, ma anche le stazioni, le relative opere d'arte e i mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerli.
Secondo la legge:
- le ferrovie ad uso turistico sono “tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate”;
- i veicoli storici sono “mezzi ferroviari non più utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale e le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali”;
- i veicoli turistici sono “mezzi che hanno un utilizzo esclusivamente turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte”.
In materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario, inoltre, il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 attribuisce ad ANSFISA il compito di disciplinare le modalità di circolazione dei treni storici e, tenendo conto delle caratteristiche delle ferrovie turistiche, di indicare le modalità applicative delle prescrizioni riguardanti:
- i metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza;
- i sistemi di gestione della sicurezza;
- la manutenzione dei veicoli;
-
la supervisione.
Scopo del decreto ANSFISA 186/2025
Da un punto di vista strettamente tecnico-normativo e nel rispetto del richiamato decreto legislativo 50/2019, l’obiettivo del decreto ANSFISA 186/2025 e delle relative norme è quello di riordinare la normativa applicabile alle linee turistiche, ai veicoli storici e ai veicoli turistici, che risultava stratificata nel tempo. Le nuove norme sulle ferrovie ad uso turistico hanno recepito i contenuti delle precedenti note emanate dall’Agenzia sull’argomento, che sono state abrogate.
Il gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro istituito per la stesura delle norme ha dovuto affrontare difficoltà derivanti dalle peculiarità delle ferrovie ad uso turistico, caratterizzate da infrastrutture spesso eterogenee non attrezzate con dispositivi di sicurezza conformi agli standard attuali, dalle caratteristiche dei rotabili impiegati e dalla tipologia di servizio di trasporto svolto. La necessità di conciliare esigenze di sicurezza, tutela del patrimonio storico e valorizzazione turistica ha reso indispensabile integrare aspetti tecnici, normativi e organizzativi.
Principio di sicurezza alla base delle norme d’esercizio adottate
Tenuto conto che, generalmente, le ferrovie turistiche e i veicoli storici non sono attrezzati con i dispositivi di sicurezza previsti attualmente per l’esercizio commerciale, le norme adottate impongono che le ferrovie ad uso turistico possano essere impegnate da un solo convoglio in uso esclusivo, non superando i 30 km/h e arrestandosi prima di uno scambio o di un passaggio a livello.
Nel caso in cui su queste linee siano presenti degli apparati tecnologici, il gestore dell’infrastruttura potrà individuare, sotto la propria responsabilità, misure meno restrittive rispetto a quelle minime, purché almeno altrettanto sicure.

Autorizzazioni Di Sicurezza, Certificati Di Sicurezza e Certificati di Idoneità all’Esercizio
Le tratte ferroviarie ad uso turistico possono essere gestite esclusivamente da gestori dell’infrastruttura in possesso di autorizzazione di sicurezza, o da esercenti in possesso di certificato di idoneità all’esercizio, validi per le linee in esercizio.
I servizi di trasporto turistico sulle tratte ferroviarie ad uso turistico possono essere effettuati esclusivamente dai soggetti in possesso di certificato di sicurezza o di certificato d’idoneità all’esercizio validi sulle reti in esercizio. Le norme, quindi, non prevedono il rilascio di nuove autorizzazioni di sicurezza, certificati di sicurezza o certificati d’idoneità e non prevedono l’estensione di certificazioni esistenti valide per le reti ferroviarie in esercizio.
Sicurezza per la circolazione dei treni storici su infrastruttura ferroviaria nazionale
In conformità alla normativa vigente, la sicurezza della circolazione dei veicoli storici e turistici sull’infrastruttura ferroviaria nazionale deve essere garantita anche mediante l’adozione di specifiche disposizioni tecniche e operative.

Quindi, nel caso in cui i veicoli impiegati non siano dotati di un Sottosistema di Bordo (SSB) tecnologicamente compatibile con il Sottosistema di Terra (SST), devono essere adottate ulteriori misure, tra cui:
- l’impiego di una tratta tampone;
- la presenza del doppio agente a bordo;
- la limitazione della velocità massima a 50 km/h.
In conclusione
Con l’adozione di queste norme, ANSFISA ha inteso offrire un quadro chiaro e uniforme per la gestione delle linee turistiche e della circolazione dei veicoli storici e turistici. Il documento, dunque, raccoglie e aggiorna le indicazioni già fornite in precedenza dall’Agenzia, semplificando il quadro regolatorio e abrogando le disposizioni superate, così da garantire maggiore coerenza e facilità di applicazione per tutti gli operatori del settore. Nel Webinar organizzato dal CIFI lo scorso 29 ottobre, seguito da circa 200 persone, gli esperti ANSFISA che hanno lavorato al decreto, hanno illustrato approfonditamente le implicazioni e l’impatto normativo delle nuove norme.
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