Qualificazione personale ferroviario
Personale ferroviario impiegato in attività di sicurezza
La presente sezione tratta il personale degli operatori ferroviari impiegato nelle attività di sicurezza.
Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e gli esercenti delle reti isolate devono individuare, nei propri sistemi di gestione della sicurezza, le mansioni di sicurezza essenziali, le funzioni relative alla sicurezza nonché il personale incaricato del loro svolgimento, definendo e descrivendo le procedure e i requisiti per la formazione, nonché la valutazione e il monitoraggio delle competenze del personale che svolge mansioni di sicurezza essenziali conformemente alla normativa vigente. In particolare:
- per il personale impiegato nella Condotta dei treni, i requisiti di formazione, idoneità e certificazione sono disciplinati dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, recepimento della Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- per il personale di Accompagnamento dei treni (ADT) si applica il §4.6, il §4.7 e l’appendice F della Specifica tecnica di interoperabilità «Esercizio e gestione del traffico» (STI OPE);
- per il personale di Preparazione dei treni (PDT) si applica il §4.6, il §4.7 e l’appendice G della Specifica tecnica di interoperabilità «Esercizio e gestione del traffico» (STI OPE);
- per il personale addetto all’autorizzazione alla partenza e all’autorizzazione al movimento dei treni (gestione della circolazione) si applicano il §4.7 della Specifica tecnica di interoperabilità «Esercizio e gestione del traffico» (STI OPE) e le Norme nazionali applicabili ai sensi dell’Appendice I della STI OPE (sezione f).
Il personale di IF, GI ed esercenti deve acquisire una competenza professionale adeguata allo svolgimento di tutte le mansioni di sicurezza essenziali per l'esercizio in situazioni normali, degradate e di emergenza. Tale competenza deve comprendere sia le conoscenze professionali sia la capacità di metterle in pratica.
Ogni impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura ed esercente è responsabile del livello di formazione e delle qualifiche del proprio personale impiegato in attività di sicurezza.
Nelle pagine dedicate a Condotta dei treni, Istruttori/esaminatori dei macchinisti e Centri di formazione per macchinisti sono disponibili informazioni e documenti specifici sui relativi argomenti. Ulteriore normativa di riferimento, nonché quella in vigore fino al 31/12/2025 e abrogata dal Decreto prot. ANSFISA DECRETI.R.0000200.09-09-2025, è disponibile nella pagina delle Norme per il personale ferroviario.