Autorizzazioni di sicurezza

La gestione di una infrastruttura ferroviaria sulla quale le Imprese Ferroviarie svolgono servizi di trasporto merci e passeggeri è consentita al rilascio di una autorizzazione di sicurezza.

Il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza da parte dell'Agenzia è regolamentato dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie”.

L'autorizzazione di sicurezza attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura e contiene le procedure e le disposizioni per soddisfare i requisiti necessari per la progettazione, la manutenzione e il funzionamento, in condizioni di sicurezza, dell'infrastruttura ferroviaria, compresi la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento. Tale autorizzazione può contenere limitazioni ovvero prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura.

L'autorizzazione di sicurezza ha una validità di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta del gestore dell'infrastruttura; è aggiornata integralmente o parzialmente ogniqualvolta sono apportate modifiche sostanziali ai sottosistemi infrastruttura, segnalamento od energia ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il gestore dell'infrastruttura è tenuto ad informare l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata.