Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Per infrastruttura ferroviaria nazionale si intende la rete ferroviaria italiana nella sua completezza, a esclusione delle linee individuate come ferrovie isolate.
Ai sensi del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recepimento della Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, la rete ferroviaria è composta dai seguenti elementi:
- le linee appositamente costruite per l'alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h;
- le linee appositamente adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità dell'ordine di 200 km/h;
- le linee appositamente adattate per l'alta velocità, aventi carattere specifico a causa di vincoli topografici o relativi al rilievo o all'ambiente urbano, la cui velocità deve essere adeguata caso per caso. Questa categoria comprende anche le linee di interconnessione fra le reti ad alta velocità e quelle convenzionali, gli attraversamenti delle stazioni, gli accessi ai terminal, ai depositi ecc. che sono percorsi a velocità convenzionale dal materiale rotabile ad alta velocità;
- le linee convenzionali previste per il traffico «passeggeri»;
- le linee convenzionali previste per il traffico misto (passeggeri e merci);
- le linee convenzionali previste per il traffico «merci»;
- i nodi «passeggeri»;
- i nodi merci, compresi i terminali intermodali;
- le linee di collegamento degli elementi sopra elencati.
L’infrastruttura ferroviaria nazionale è la rete gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nonché quella individuata dalle linee di cui all’allegato A del Decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche.
Per svolgere servizio sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di un certificato di sicurezza.