Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato (FOIA)

La norma
L'accesso civico cosiddetto generalizzato è regolato da:


L'accesso civico generalizzato attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, co. 2 d.lgs. n.33/2013), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Il rilascio di dati o documenti in formato cartaceo può prevedere la richiesta di rimborso dei costi sostenuti e documentati da ANSF.
Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali, l'ANSF ne darà comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi. Il soggetto controinteressato può presentare una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato.
    
Modalità di invio della richiesta 
La richiesta può essere effettuata utilizzando il "modello accesso civico generalizzato".  Nella richiesta occorre indicare tutti gli elementi utili all'amministrazione per identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
La richiesta può essere trasmessa tramite:

Posta Elettronica Certificata (PEC) o non certificata (PEO)
In caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la richiesta.
In caso di invio tramite PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la richiesta è valida:

  • se è sottoscritta con firma digitale;
  • se è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità.

Le domande prive di firma potranno essere prese in considerazione solo se il richiedente indica nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e allega copia di un proprio documento di identità.

FAX, posta o consegna manuale
La richiesta inviata con fax o posta deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente. Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.
Di seguito i recapiti da utilizzare:

La richiesta verrà inoltrata agli uffici competenti a trattarla.

Termine per la conclusione del procedimento di accesso
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.