angle-left Indicazioni per il rilascio del Certificato di Sicurezza Unico (Single Safety Certificate - SSC) nell'area di esercizio Italia

Venerdì, 28 Giugno 2019

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E’ stata pubblicata nella sezione Atti e normative relativa all’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale la nota prot. 0012816 del 28/06/2019 dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie “Indicazioni per il rilascio del Certificato di Sicurezza Unico (Single Safety Certificate - SSC) nell’area di esercizio Italia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 relativo alle modalità per il rilascio dei SSC alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798

Con l’emanazione del decreto legislativo del 14 maggio 2019, n. 50, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 134 del 16 giugno 2019, è stata recepita la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa alla sicurezza delle ferrovie (rifusione).

L’art. 3 comma 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 prevede che le autorità nazionali preposte alla sicurezza pubblichino e tengano aggiornata una linea guida per la domanda che descriva e, se necessario, spieghi le norme nazionali che si applicano all’area di esercizio prevista nonché le norme procedurali nazionali.

Nelle more dell’emanazione delle suddette Linee guida nazionali una impresa ferroviaria per inoltrare una richiesta di Certificato di Sicurezza Unico (SSC) che abbia esclusiva o ricomprenda anche l’area di esercizio italiana deve seguire la procedura indicata nel regolamento (UE) 2018/763 così come descritta nella “Guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per i richiedenti” versione 1.1 pubblicata dall’ERA in data 29/03/2019 con le precisazioni riportate nel documento in allegato 1 alla suddetta nota.