Certificati di sicurezza

L’accesso di un’impresa ferroviaria a un’infrastruttura ferroviaria per effettuare servizi di trasporto merci, passeggeri o garantire la sola trazione è consentito se essa è titolare di un certificato di sicurezza unico.

Il certificato di sicurezza unico fornisce la prova che l’impresa ferroviaria ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell’area di esercizio prevista. Il certificato specifica il tipo e la portata delle attività ferroviarie in oggetto e l’area di esercizio.

Tutte le richieste e le relative informazioni, le fasi delle relative procedure e i rispettivi risultati, sono veicolate attraverso lo sportello unico (One stop shop - OSS) di cui all’articolo 12 del Regolamento (UE) 2016/796.

Qualora l’area di esercizio sia limitata al solo sistema ferroviario italiano, l’Agenzia può rilasciare, sotto la propria responsabilità e su istanza del richiedente, un certificato di sicurezza unico. Il rilascio del certificato di sicurezza unico da parte dell’Agenzia è regolamentato dall’articolo 9 del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie”.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del D. Lgs. 50/2019, il certificato rilasciato dall’Agenzia è altresì valido, senza un’estensione dell’area di esercizio, per le imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari verso le stazioni degli Stati membri confinanti aventi caratteristiche di rete e norme di esercizio omogenee rispetto alla rete di provenienza, a seguito della consultazione delle competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza.

Il certificato di sicurezza ha validità di cinque anni ed è rinnovato su richiesta dell’impresa ferroviaria. Esso è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta cambia il tipo o la portata delle attività.

Nelle more dell’emanazione delle Linee guida nazionali per la domanda, per inoltrare una richiesta di certificato di sicurezza unico che abbia esclusiva o ricomprenda anche l’area di esercizio italiana, un’impresa ferroviaria deve seguire la procedura indicata nel Regolamento (UE) 2018/763 così come descritta nella “Guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per i richiedenti” versione 1.1 pubblicata dall’ERA in data 29/03/2019 (scaricabile dal sito ERA), con le precisazioni riportate nelle "Indicazioni per il rilascio del Certificato di Sicurezza Unico (Single Safety Certificate - SSC) nell’area di esercizio Italia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 relativo alle modalità per il rilascio dei SSC alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 ".

I Certificati di sicurezza emessi sono disponibili nella banca dati ERADIS all’indirizzo https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/scert/default.aspx.