Autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi infrastrutturali

Per quanto riguarda le reti funzionalmente isolate, l’Agenzia autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali soltanto se progettati, costruiti e installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali come definiti nelle “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”, di cui all’art. 2 del decreto ANSF 1/2019, nel momento in cui siano integrati nel sistema ferroviario.

L’Agenzia considera conformi ai requisiti essenziali a essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione di verifica redatta secondo principi e metodologie di cui alla Decisione 2010/713/UE, fatto salvo che gli standard di riferimento sono quelli elencati dal decreto ANSF 1/2019 e che, ai fini della corretta trasposizione dei procedimenti al contesto delle reti funzionalmente isolate, occorre riferirsi a quanto riportato al §15 delle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche”. Ove non espressamente modificato dal citato §15, ogni richiamo a parti e paragrafi del D. Lgs. 57/2019 è da intendersi come obbligo di applicazione dei principi procedimentali e tecnici in essi richiamati.

 

Procedure e modalità di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate all’interno delle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative ai veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche”.