Autorizzazioni di messa in servizio di sottosistemi infrastrutturali
Autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi infrastrutturali
Per quanto riguarda le reti funzionalmente isolate, l’Agenzia autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali soltanto se progettati, costruiti e installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali come definiti nelle “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”, di cui all’art. 2 del decreto ANSF 1/2019, nel momento in cui siano integrati nel sistema ferroviario.
L’Agenzia considera conformi ai requisiti essenziali a essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione di verifica redatta secondo principi e metodologie di cui alla Decisione 2010/713/UE, fatto salvo che gli standard di riferimento sono quelli elencati dal decreto ANSF 1/2019 e che, ai fini della corretta trasposizione dei procedimenti al contesto delle reti funzionalmente isolate, occorre riferirsi a quanto riportato al §15 delle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche”. Ove non espressamente modificato dal citato §15, ogni richiamo a parti e paragrafi del D. Lgs. 57/2019 è da intendersi come obbligo di applicazione dei principi procedimentali e tecnici in essi richiamati.
Procedure e modalità di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate all’interno delle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative ai veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche”.