Autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi infrastrutturali

Ai sensi dell’allegato II al D. Lgs. 57/2019, i sottosistemi strutturali relativi all’infrastruttura sono i seguenti:

Infrastruttura – L’insieme dei binari, gli scambi, i passaggi a livello, le opere di ingegneria tra cui ponti e gallerie, gli elementi delle stazioni collegati all’uso ferroviario (tra cui accessi, marciapiedi, zone di accesso, zone di servizio, servizi igienici e sistemi informativi e i relativi elementi di accessibilità per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.

Energia – Il sistema di elettrificazione, incluso la linea aerea e l’apparecchiatura a terra di misurazione e di imposizione dei canoni del consumo di energia elettrica.

Controllo-comando e segnalamento a terra – Tutte le apparecchiature a terra necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

 

L’Agenzia autorizza la messa in servizio di tali sottosistemi soltanto se progettati, costruiti e installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali (di cui all’allegato III del D. Lgs. 57/2019) nel momento in cui siano integrati nel sistema ferroviario.

L’Agenzia considera interoperabili e conformi ai requisiti essenziali a essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione “CE” di verifica di cui all’art. 15 del D. Lgs. 57/2019.

 

Procedure e modalità di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate all’interno delle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative ai veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche".